Claude Joesph Vernet, ‘Carlo di Borbone a caccia di folaghe sul Lago di Licola’ (1746) – Olio su tela – Napoli, Real Bosco e Museo di Capodimonte – Foto: Giorgio Manusakis

Prima ancora dei governi attuali, i Borbone di Napoli hanno dimostrato nell’Ottocento una grande sensibilità verso le tematiche della tutela paesaggistica, dell’ecologia e della salute pubblica.

Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie e la sua portata ‘riformatrice’

L’epoca borbonica a Napoli fu caratterizzata da un’intensa attività legislativa che cercò di coniugare la tradizione riformistica del Settecento con le innovazioni introdotte durante il ‘decennio francese’ – periodo compreso fra il 1806 e il 1815, nel quale si susseguirono i governi di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat. Il pilastro di questa stagione fu il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819, considerato il primo testo normativo della Restaurazione, che fu anche molto apprezzato per la sua finezza tecnica. Le principali novità giuridiche che seguirono, però, non inclusero solamente il consolidamento del sistema ‘codicistico’, con il conseguente compimento di un percorso di semplificazione legislativa, peraltro influenzato dalle opere di illuministi come Gaetano Filangieri (autore de La scienza della legislazione), ma toccarono, probabilmente per la prima volta, in maniera sistematica, anche la tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali. Quella che oggi definiamo sensibilità ecologica trovò allora espressione in norme pionieristiche che spaziavano dalla gestione forestale alla protezione dei fondali marini, fino alla regolamentazione dell’igiene urbana.

La tutela del paesaggio e del panorama

La prima legge unitaria di tutela del paesaggio nasce nel 1922 e porta il nome del filosofo Benedetto Croce, all’epoca ministro della Pubblica istruzione nell’ultimo governo Giolitti. Il provvedimento mirava a frenare le devastazioni delle zone più note del territorio italiano, con la consapevolezza che la tutela e la valorizzazione delle bellezze dell’Italia fossero una necessità, sia morale che di pubblica economia. Va rilevato, però, che tale legge si inseriva in una ‘lunga storia’ di attenzione al patrimonio storico e culturale, anche se frammentata in singoli interventi legislativi degli Stati preunitari, in particolare del Regno di Napoli.

La sensibilità borbonica per i beni culturali e ambientali risale già a Carlo di Borbone; nel 1745, un ordine del Real Patrimonio di Sicilia dichiarò “protetti” i boschi alle pendici dell’Etna e le antichità di Taormina, costituendo di fatto una delle prime normative di tutela in Italia. Sotto il regno di Ferdinando II di Borbone si raggiunsero vette di modernità assoluta: furono introdotti principi modernissimi di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali. Il Rescritto del 19 luglio 1841 stabilì che il concetto di proprietà privata doveva essere limitato dal diritto del popolo a godere del ‘panorama’, considerato una “servitù pubblica”. Il provvedimento vietava la costruzione di edifici troppo alti in zone specifiche di Napoli come Mergellina, Posillipo, Capodimonte e Campo di Marte (oggi Capodichino), poiché avrebbero potuto togliere l’“amenità di veduta”.

Teodoro Duclère, ‘Napoli da Mergellina’ (1847) – Olio su carta incollata su tela – Napoli, Museo della Certosa di San Martino – Foto: Giorgio Manusakis

Un esempio concreto di questa politica fu la progettazione di corso Maria Teresa (oggi corso Vittorio Emanuele), definito la prima ‘tangenziale’ d’Italia. Il Rescritto del 31 maggio 1853 impose agli ingegneri di costruire la strada in modo che gli edifici non ostacolassero mai il godimento dei panorami, principio che ha permesso la conservazione di numerosi scorci ancora oggi visibili. Le norme dei Borbone furono così all’avanguardia da essere prese ad esempio e copiate nei decenni successivi. Croce riconobbe che la legge da lui stesso promossa – la n.778 del 1922 – non faceva altro che riprendere i contenuti dei rescritti borbonici individuati nelle sue ricerche d’archivio. Gli studi storici evidenziano, al contrario, come la legislazione del Regno di Sardegna fosse poco sensibile alle tematiche paesaggistiche, privilegiando il diritto assoluto di proprietà privata, e fu tale impostazione che determinò un ritardo di circa sessant’anni nell’adeguamento della normativa unitaria italiana in materia.

Legislazione forestale e gestione del suolo

La gestione dei boschi fu regolamentata da leggi organiche volte a garantire la “perpetua rendita” e la conservazione degli ecosistemi. I provvedimenti principali furono quelli del 18 ottobre 1819 (emanato da Ferdinando I) e del 1 agosto 1826 (da Francesco I). Le norme in questione prevedevano:

• la delimitazione inalterabile dei confini boschivi tramite termini lapidei per evitare usurpazioni;

• l’obbligo del taglio a raso con rilascio di “alberi di speranza” (15 per moggio), destinati alla rinnovazione naturale;

• la protezione di determinate specie, come l’abete bianco, il pino silano e il faggio, il cui abbattimento richiedeva autorizzazioni speciali;

• la messa in difesa, ovvero il divieto di pascolo nelle zone appena tagliate per permettere la ricrescita della vegetazione.

L’amministrazione forestale era inoltre incaricata della conversione dei cedui in fustaie e del recupero di zone marginali mediante la realizzazione di opere di rimboschimento.

Atelier di Antonio Joli, ‘Veduta del Golfo di Napoli’ (1765-1770 ca.) – Olio su tela – Napoli, Gallerie d’Italia – Foto: Giorgio Manusakis

Gestione delle risorse ittiche e del mare

Il mare non era considerato “terra di nessuno”, ma una risorsa da gestire in modo sostenibile. La preoccupazione per il suo impoverimento, dovuta alla pesca intensiva, serpeggiava sin dal 1700. La Prammatica de nautis et portibus del 20 ottobre 1784 fu un documento fondamentale per la protezione del patrimonio ittico, che stabiliva stagioni di fermo pesca (dal 4 novembre al sabato santo) per favorire la riproduzione e imponeva l’uso di maglie delle reti non inferiori a 25 mm per evitare la cattura dei pesci troppo giovani.

Una successiva legge organica del 1834 rafforzò questi vincoli, vietando strumenti distruttivi che sconvolgevano il fondo marino, come le paranze appesantite nel Tirreno. Esistevano, inoltre, forme di autogoverno dei pescatori, come la Congregazione di Santa Caterina dell’Arte a Napoli, che stabiliva siti e tempi di pesca per evitare l’esaurimento delle risorse.

Alceste Campriani, ‘Giù Mergellina’ (1880 ca.) – Olio su tela – Napoli, collezione privata, in esposizione alle Gallerie d’Italia – Foto: Giorgio Manusakis

Igiene urbana e gestione dei rifiuti

Nel campo della salute pubblica, il decreto del 3 maggio 1832 di Ferdinando II rappresentò un’eccellenza europea. Il prefetto di Napoli, Gennaro Piscopo, impose ai cittadini l’obbligo di spazzare il fronte delle proprie abitazioni ogni mattina prima dell’alba. La norma introduceva una forma di raccolta differenziata ante litteram, ordinando di separare i frammenti di vetro e cristallo dalle altre immondizie per favorirne il riciclo nelle vetrerie del Regno; inoltre, era severamente vietato gettare acque sporche o materiali dai balconi, con pene che arrivavano fino alla detenzione. Grazie a queste disposizioni, Napoli fu a lungo considerata una delle città più pulite d’Europa.

Bonifiche e regimazione delle acque

L’azione dei Borbone si concentrò, inoltre, sul risanamento delle aree palustri, con l’obiettivo di eradicare la malaria e ottenere nuovi suoli coltivabili. Attraverso la normativa specifica dell’11 maggio 1855, venne istituita un’Amministrazione generale delle bonificazioni. Tale ente doveva elaborare i piani d’intervento per drenare bacini lacustri e acquitrini nell’intero Stato, dalle zone del Volturno fino al Tavoliere delle Puglie. Queste operazioni non puntavano unicamente alla crescita del settore agricolo, ma servivano anche a rendere l’ambiente più salubre e a potenziare la rete viaria. Le metodologie adottate, tra cui la tecnica delle colmate, rappresentavano all’epoca soluzioni d’avanguardia per precisione e utilità.

Anton Sminck van Pitloo, ‘Paesaggio flegreo’ (1830 ca.) – Olio su carta incollata su tela – Napoli, Gallerie d’Italia – Foto: Giorgio Manusakis

Una visione civile all’avanguardia, dai Borbone alla Costituzione italiana

In conclusione, questo complesso normativo finalizzato alla tutela dell’ambiente e del paesaggio non si esauriva in una mera operazione di prevenzione estetica, ma costituiva la massima espressione di una visione civile che identificava nella fruizione collettiva del patrimonio l’immagine stessa del Regno. Tale eredità culturale, che imponeva che i beni comuni fossero sottratti con vigore alle logiche predatorie degli interessi privati e della speculazione, ha gettato le basi per quella coscienza civile e normativa che oggi si ritrova nei principi fondamentali della Costituzione italiana. Il lascito dei Borbone sottolinea, pertanto, come la salvaguardia dell’ambiente e delle sue eccellenze paesaggistiche non possa prescindere da una prospettiva organica e multidisciplinare. In questa visione, la competenza analitica dei tecnici e la fermezza del quadro legislativo convergono verso un unico fine supremo: la protezione del territorio come bene inalienabile della comunità.

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